Volontario Sportivo
Premessa
Con il presente contributo si riepiloga la disciplina relativa al lavoro sportivo, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 31.5.2024 n. 71, entrato in vigore l’1.6.2024.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31.5.2024 del D.L. 71/2024, all’articolo 3 del provvedimento, il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina del lavoro sportivo recata dal D.Lgs. 36/2021 per apportare, da un lato, significative modifiche riguardanti la disciplina dei rimborsi forfettari da riconoscere ai volontari e, dall’altro, per rimuovere la disposizione a suo tempo introdotta nell’articolo 53 del Tuir.
Viene, inoltre, introdotta una semplificazione per i lavoratori della Pubblica Amministrazione, i quali fino alla soglia di 5.000 euro annui, potranno rendere prestazioni di lavoro sportivo con la sola comunicazione preventiva alla propria amministrazione di appartenenza.
Il volontario sportivo
Le società e le associazioni sportive possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:
- in modo personale, spontaneo e gratuito;
- senza fini di lucro, neanche indiretti;
- esclusivamente con finalità amatoriali.
Al fine di circoscrivere eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in ordine alla genuinità di tali rapporti, potrebbe essere opportuno il rilascio da parte del volontario di una dichiarazione sottoscritta in cui sono indicate le ragioni per cui presta l’attività, le prestazioni specifiche rese e la loro gratuità.
Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite; non è tuttavia esclusa la possibilità di ricevere rimborsi spese, al ricorrere di determinate condizioni.
La disciplina applicabile varia, però, a seconda del momento di erogazione del rimborso, per effetto delle modifiche apportate all’art. 29 co. 2 del D.Lgs. 36/2021 da parte dell’art. 3 co. 3 del D.L. 71/2024, in vigore dall’1.6.2024.
Rimborsi erogati dall’1.7.2023 al 31.5.2024
All’articolo 3, comma 3, lettera b), D.L. 71/2024, viene sostituto il comma 2, dell’articolo 29, D.Lgs. 36/2021, al fine di “migliorare” la condizione dei soggetti che volontariamente operano in ambito sportivo. Viene, infatti, previsto, a fronte di un sostanziale divieto di remunerazione dei volontari, la possibilità di riconoscere agli stessi rimborsi forfettari fino ad un ammontare mensile di 400 euro per le spese sostenute in relazione alle attività svolte da ciascun volontario, anche all’interno del proprio Comune di residenza.
Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alle seguenti condizioni e adempimenti:
- i rimborsi possono essere corrisposti per attività svolte durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA ed EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.;
- tali erogazioni saranno possibili a condizione che la ASD o SSD adotti preventivamente una delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- l’associazione sportiva o la società sportiva dilettantistica deve necessariamente comunicare i nominativi dei volontari interessati (con relativi importi percepiti) tramite RASD, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni.
I rimborsi forfettari (al pari di quelli a piè di lista) non concorrono a formare il reddito del volontario; tuttavia, tali somme concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità:
- previdenziale, pari a 5.000,00 euro annui, costituendo base imponibile previdenziale al relativo superamento (art. 35 co. 8-bis del D.Lgs. 36/2021);
- ai fini fiscali, pari a 15.000,00 euro annui per le imposte dirette e a 85.000,00 euro annui ai fini IRAP (art. 36 co. 6 del D.Lgs. 36/2021).
Trattamento fiscale del lavoro sportivo
Nell’ambito della riforma del lavoro sportivo, il D.Lgs. 36/2021 ha modificato, a decorrere dall’1.7.2023, alcune disposizioni del TUIR. In particolare:
- è stata abrogata la parte dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, relativa all’inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali;
- è stato abrogato il co. 3 dell’art. 53 del TUIR, che regolava il trattamento dei redditi degli sportivi professionisti derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo ex L. 91/81 (legge che è stata parimenti abrogata);
- è stata introdotta la nuova lett. a) all’art. 53 co. 2 del TUIR, che inquadra tra i redditi di lavoro autonomo non professionali quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa; tale lett. a) è stata però abrogata ad opera dell’art. 3 co. 2 del DL 71/2024, a decorrere dall’1.6.2024.
Alla luce della previsione contenuta nell’articolo 25, comma 3-bis, D.Lgs. 36/2021 (introdotta dal D.Lgs. 120/2023, il c.d. correttivo bis), secondo la quale “Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche…possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”, ammettendo, quindi, anche in ambito sportivo, le fattispecie delle prestazioni occasionali ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017 (Prest.O), oltre a quelle di lavoro autonomo occasionale, ex articolo 2222 cod. civ.
Se, infatti, da un lato, è pacifica la generalizzata esenzione da imposizione per la prima fattispecie, è alquanto incerta la possibilità di applicare alla seconda la franchigia fiscale dei 15.000 euro, che parrebbe doversi ricondurre all’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir, con conseguente applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, prevista dall’articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973. Senza limiti di importo.
A seguito dell’abrogazione operata dal recente D.L. 71/2024, pare davvero auspicabile un rapido intervento chiarificatore da parte dell’amministrazione finanziaria.
Pubblico impiego
Nel comma 3, dell’articolo 3, D.L. 71/2024, viene apportata una modifica all’articolo 25, comma 6, terzo periodo, D.Lgs. 36/2021, al fine di inserire, dopo la parola “corrispettivo”, la frase “superiore alla soglia di euro 5.000 annui”.
Per effetto di tale modifica, pertanto, in relazione alle prestazioni di lavoro sportivo “remunerate” poste essere da dipendenti della pubblica amministrazione, si presentano due distinte situazioni sotto il profilo degli adempimenti:
- per le somme corrisposte a ciascun soggetto fino all’importo di 5.000 euro annui, sarà sufficiente solo la comunicazione preventiva alla pubblica amministrazione di appartenenza (al pari di chi vuole rendere la propria attività in qualità di volontario);
- per le somme corrisposte a ciascun soggetto per un importo annuo superiore a 5.000 euro, sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza secondo le regole fissate dallo stesso comma 6, dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021.