Modifiche al codice del Terzo Settore
1 Premessa
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19/07 la L. 4 luglio 2024 n. 104, che apporta rilevanti modifiche al Codice del Terzo settore.
La L. 104/2024 entra in vigore il 3 agosto 2024
2 Bilancio degli ETS
Uno degli interventi di maggior rilevanza interessa l’art. 131 del D.Lgs. 117/2017, ossia la disciplina relativa al bilancio per gli ETS, introducendo una netta differenza tra gli enti dotati di personalità giuridica e quelli che ne sono privi.
La modifica, strumentale ad agevolare la verifica del patrimonio minimo necessario per l’acquisizione e il mantenimento della personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS (pari a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni), comporta che gli ETS senza personalità giuridica possono redigere il bilancio per cassa, a condizione che ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate non siano superiori a 300.000 euro (il limite previgente era 200.000 euro).
Per esclusione, sono tenuti a redigere il bilancio nella forma ordinaria (ossia costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione):
- gli ETS senza personalità giuridica con entrate superiori a 300.000 euro;
- gli ETS dotati di personalità giuridica.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 13 del DLgs. 117/2017 prevede che gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro possono redigere il rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata (secondo un modello di bilancio che deve essere ancora adottato).
L’articolo fa testualmente riferimento a “tutti gli enti del Terzo settore”, senza distinzioni o precisazioni ulteriori in ordine alla personalità giuridica.
Sebbene la regola generale che si desume dai commi 1 e 2 del citato art. 13 sia, per gli enti personificati, la redazione del bilancio d’esercizio ordinario, la formulazione del nuovo comma 2-bis indurrebbe a includere nella disposizione anche gli ETS con personalità giuridica con entrate non superiori a 60.000 euro (in questo senso si è espresso anche il commento alla norma contenuto nel Dossier parlamentare del 16 aprile scorso). Ciò a meno di intendere l’espressione “tutti gli enti del Terzo settore” come tutti quelli ammessi a redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, ossia gli enti privi di personalità giuridica con entrate non superiori a 300.000 euro.
Fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, l’intervento legislativo in corso d’anno porterebbe a ritenere che le modifiche trovino effettiva applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso (ossia il bilancio per l’esercizio 2025); una diversa soluzione potrebbe obbligare gli enti coinvolti a rimettere mano alla contabilità sinora tenuta per adattarla ai nuovi obblighi di rendicontazione.
Sempre in materia di bilancio con la modifica dell’art. 48 del Codice del Terzo Settore il termine per il deposito non sarà più il 30 giugno per tutti gli ETS.
Il deposito presso il RUNTS dovrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione.
Tale termine non è stato coordinato però con quello di deposito/pubblicazione del bilancio sociale (laddove dovuto) e quello di indicazione nel RUNTS del numero medio dei lavoratori e dei volontari impiegati nell’anno (solare) precedente che rimane al 30 giugno.
3 Il funzionamento degli organi degli enti del terzo settore
Assemblea
Il comma 4 dell’articolo 24 del codice del terzo settore è stato sostituito dal seguente:
“Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza.”
Quindi l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica è consentito salvo previsione contraria dello statuto purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento.
Organo di controllo
Vengono modificati (articolo 30 del Codice del Terzo Settore) i limiti dimensionali superati i quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, fermo restando l’obbligo di nomina per le fondazioni ETS.
La nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Organo di revisione
Vengono modificati (articolo 31 del Codice del Terzo Settore) i limiti dimensionali superati i quali scatta l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
La nomina è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità;
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Deleghe a operare nel RUNTS
Con una modifica all’art. 47 del codice del terzo settore, si estende la possibilità di presentare le domande di iscrizione al RUNTS a soggetti diversi dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa.
Non viene invece estesa la facoltà, anche alle istanze da presentare al RUNTS per l’aggiornamento dei dati in esso presenti di cui all’art. 48 del codice del terzo settore.
4 ETS sportivi
La riforma dello sport prevede espressamente che tra gli enti sportivi possono annoverarsi anche gli enti del terzo settore che indicano nel proprio oggetto sociale lo svolgimento delle attività sportive iscritti sia nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) che nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Il provvedimento prevede che, anche per gli ETS sportivi dilettantistici trova applicazione la disposizione (art. 9, comma 1-bis, del DLgs n. 36/2021) secondo cui i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.
La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Si specifica che la disposizione introdotta rinvia, per la definizione di attività sportiva dilettantistica, all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36/2021, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2021.
5 I volontari nelle APS
Gli ETS possono avvalersi di volontari ma la loro presenza è indispensabile ai fini qualificatori per le organizzazioni di volontariato (ODV) e per le associazioni di promozione sociale (APS).
Con riferimento alle APS è necessario il rispetto di due parametri:
1) le APS al fine di dello svolgimento dell’attività di interesse generale, devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
2) il numero dei lavoratori (da intendersi come lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi beneficiari di INAIL) impiegati nell’attività non può essere alternativamente superiore:
a) al cinquanta per cento del numero dei volontari o
b) al venti per cento del numero degli associati (questa la modifica introdotta all’art, 36 del codice del terzo settore).
6 Le reti associative ed il numero degli aderenti
Se, successivamente all’iscrizione nel RUNTS, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito dall’art. 41, commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno a pena di cancellazione della rete dall’apposita sezione del registro.
7 Le associazioni “militari”
Potranno iscriversi al RUNTS, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità, le associazioni fra militari in congedo o pensionati iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della Difesa, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale.
8 ONLUS che non si iscrivono al RUNTS
Sono state ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non comporta lo scioglimento dell’ente (oltre all’ipotesi già prevista delle Onlus che si iscrivono al RUNTS):
- Trust Onlus;
- Onlus che non possono iscriversi al RUNTS a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti cosiddetti esclusi di cui all’art. 4, comma 2, del CTS (in particolare: enti pubblici).
La condizione richiesta è che gli statuti prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività.
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
dr. Diego Zorzetto