D.Lgs. 39/2021. Adempimenti in materia di tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

Premessa
L’art. 16 del D.lgs. 39/2021 promuove un più elevato livello di sensibilità e impegno nel mondo dello sport, incentivando un ambiente inclusivo e che assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività sportiva.
Gli obiettivi da raggiungere sono, nello specifico, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”.
In tale prospettiva, la norma ha introdotto:

  • in prima battuta, l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione sportiva e le Associazioni benemerite (di seguito “Enti di affiliazione”) di redigere:
  1. sentito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma (ossia entro il 31 agosto 2023)– delle Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal codice per le pari opportunità tra uomo e donna o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (c.d. “Modelli e Codici per la safeguarding”);
  2. regolamenti che prevedano sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al d.lgs. 198/2006 (c.d. “Codice delle pari opportunità”) ovvero siano stati condannati in via definitiva per taluni reati contro la personalità individuale, l’eguaglianza e la libertà personale;
  • in seconda battuta, l’ulteriore e correlato obbligo per le Associazioni e le Società Sportive dilettantistiche e professionistiche di adottare Modelli e Codici di condotta conformi alle Linee Guida da parte dell’Ente di affiliazione, entro 12 mesi dalla loro comunicazione; pena la sanzione disciplinare e, per gli Enti che lo hanno espressamente previsto, la perdita dello status di affiliato o la preclusione a ottenerlo.

Oggi ci troviamo nella seconda fase di attuazione della normativa (punto 2), avendo (quasi) tutti gli Enti di affiliazione pubblicato le proprie Linee Guida ed essendo quindi scattato l’obbligo per i rispettivi Affiliati di adottare, entro 12 mesi, Modelli e Codici di condotta conformi.

Adempimenti in capo alle ASD/SSD
Le associazioni e le società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) sono chiamate ad espletare i seguenti adempimenti:

  • entro il 1° luglio 2024 nominare un/a Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito Responsabile), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi;
  • pubblicizzare identità e contatto del/della Responsabile sulla homepage del sito del sodalizio sportivo e mediante affissione dell’informativa presso la sede. In assenza di sito internet si ritiene opportuno utilizzare eventuali profili social dell’organizzazione sportiva, oltre a poter trasmettere una comunicazione a tutti i tesserati a mezzo posta elettronica;
  • comunicare l’identità e il contatto del/della Responsabile al responsabile delle Politiche di Safeguarding dell’organismo sportivo affiliante (per le associazioni e società sportive affiliate UISP tramite la compilazione e l’invio del form dedicato. Clicca qui!);
  • elaborare – entro 12 mesi dall’emanazione delle Linee Guida da parte degli Enti di affiliazione e quindi entro agosto 2024 – un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ed un codice di condotta conformi alle Linee Guida del rispettivo Ente di affiliazione. In caso di pluriaffiliazione l’ente deve scegliere l’organismo affiliante di riferimento per le politiche di safeguarding e comunicarlo agli altri organismi sportivi affilianti. I documenti devono essere elaborati tenendo conto delle caratteristiche dell’organizzazione sportiva e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività delle affiliate (le organizzazioni già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 lo integrano con gli elementi previsti in tema di safeguarding);
  • affiggere il modello organizzativo e di controllo e il codice di condotta in sede e pubblicarlo sulla home page del sito internet. In assenza di sito internet si ritiene opportuno utilizzare profili social dell’associazione o della società sportiva, oltre a poter trasmettere una comunicazione a tutti i tesserati a mezzo posta elettronica;
  • aggiornare – con cadenza almeno quadriennale – il modello organizzativo e di controllo prevedendo meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile delle Politiche di Safeguarding dell’organismo sportivo affiliante.

Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva hanno messo a supporto delle società affiliate, i seguenti documenti:

  • Modelli organizzativi e di controllo (documenti volti a minimizzare e gestire il rischio di commissione delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione);
  • Codici di condotta (documenti che traducono i principi generali di lealtà, probità, correttezza, inclusione, uguaglianza ed equità – posti a fondamento del sistema di safeguarding – in azioni e divieti, con la rimozione degli ostacoli che possono impedirne il compimento);
  • Verbale del Consiglio Direttivo di approvazione del modello e del codice;
  • Verbale del Consiglio Direttivo di nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.