Nuove mansioni per il lavoro sportivo

Nuove mansioni per il lavoro sportivo

Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’art. 25 comma 1 del D,Lgs. 36/2021, che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono ritenute necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.

L’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 definisce come lavoratori sportivi “tipizzati” le seguenti figure:

  • atleta;
  • allenatore;
  • istruttore;
  • direttore tecnico ossia “il soggetto che cura l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva”;
  • direttore sportivo ossia “il soggetto che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento”;
  • preparatore atletico;
  • direttore di gara quale il “soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive”;

che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato.

Inoltre, si qualifica come lavoratore sportivo ogni altro tesserato ex art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore dei già menzionati soggetti dell’ordinamento sportivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Con riguardo alle figure di lavoratori sportivi non tipizzati, la nuova disciplina regolata dall’ art. 25 comma 1-ter del DLgs. 36/2021 prevede l’istituzione di un elenco in cui vengono indicate ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive.

L’elenco in questione è stato approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport ed è tenuto dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (mansionario 22 gennaio 2024).

Da un punto di vista procedurale, le mansioni in questione sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In difetto di tale comunicazione, si intenderanno confermate le mansioni dell’anno precedente.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

dr. Diego Zorzetto