Erogazioni liberali ricevute
Il 4 aprile 2024 scade il termine per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2023 agli enti del Terzo settore, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. L’art. 1 del DM 1° marzo 2024, a seguito dell’operatività del RUNTS e del passaggio definitivo in tale registro delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali, ha allargato, a partire dai dati relativi al 2023, la platea dei soggetti interessati all’invio dei dati delle erogazioni liberali, ampliandola a tutti gli enti iscritti nel registro.
Rientrano pertanto tra i soggetti coinvolti nella comunicazione dei dati:
- ONLUS;
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Cooperative sociali (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società);
- Reti associative;
- Altri enti del Terzo settore.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 83793 del 4 marzo 2024, recependo le novità introdotte dal citato DM, ha poi stabilito le modalità di trasmissione dei dati delle erogazioni liberali e approvato le relative specifiche tecniche. Solo per quest’anno, i dati delle erogazioni liberali possono essere inviati fino al 4 aprile 2024: il termine ordinario, infatti, scadrebbe il 16 marzo di ciascun anno.
La comunicazione dei dati delle erogazioni liberali è obbligatoria solo nel caso in cui dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro. In caso contrario, la comunicazione è facoltativa. Uno dei chiarimenti forniti dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate riguarda la comunicazione dei dati nel caso in cui l’ente beneficiario sia a conoscenza del codice fiscale del donatore. L’art. 1 comma 2 del DM 1° marzo 2024 distingue a tal proposito tra “donatori continuativi” e altri donatori.
Con la prima espressione si intendono i donatori “fidelizzati”, ossia che donano in maniera ricorrente e che hanno quindi fornito ai beneficiari della donazione i propri dati anagrafici (compreso il codice fiscale), agevolando in questo modo la comunicazione dei dati delle erogazioni all’Anagrafe tributaria.
In relazione agli altri donatori, non continuativi, la comunicazione avviene qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante o tale dato sia comunque a conoscenza dell’ente beneficiario.
In ogni caso, devono essere comunicate solo le erogazioni effettuate con modalità “tracciabili”, ossia tramite banca, ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del D.Lgs. 241/97.
La detrazione/deduzione spetta a chi ha effettivamente sostenuto l’onere: nel caso in cui i dati anagrafici dell’intestatario della carta di credito con la quale si effettua il pagamento siano diversi rispetto ai dati anagrafici del donatore, si presume che l’onere sia sostenuto dal titolare della carta di credito, e viene quindi comunicato il codice fiscale di quest’ultimo.
In caso di conto corrente cointestato, se non è possibile individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l’onere, l’erogazione va divisa tra gli intestatari del conto al 50%.
Viene specificato che fa fede, ai fini della trasmissione dei dati della donazione all’Agenzia delle Entrate, la data di effettuazione della donazione, non di accredito della stessa sul conto dell’ente.
Come previsto dall’art. 1 comma 6 del DM 1° marzo 2024, con riferimento alle comunicazioni facoltative, non si applicano sanzioni in caso di errato invio, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione dei redditi.
Se, invece, l’adempimento è obbligatorio, si applicano le sanzioni di cui all’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014.
Conseguentemente al differimento, per il 2024, del termine per la trasmissione dei dati dal 18 marzo (in quanto il 16 marzo cade di sabato) al 4 aprile, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, anche il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata.
A disposizione per eventuali chiarimenti.
dr. Diego Zorzetto