Canone Rai
I circoli, le associazioni, le sedi di partiti politici, gli istituti religiosi e gli istituti scolastici (non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421), sono tenuti a versare un canone annuale per la TV di euro 203,70, quantificato come canone semestrale in euro 103,93 e trimestrale in euro 54,03.
Il canone per la radio è stato unificato per tutte le tipologie e categorie e ammonta a euro 29,94 se annuale, euro 15,28 se semestrale ed euro 7,95 se trimestrale.
Le scadenze:
31 gennaio per il pagamento annuale;
31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali;
31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali.