Modello EAS

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La non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti non commerciali di tipo associativo è subordinata non solo al possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (art. 148 del TUIR e art. 4 co. 4 e 6 del DPR 633/72), ma anche alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l’apposito modello EAS (art. 30 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009).
RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Gli enti del Terzo settore non sono tenuti alla presentazione del modello EAS ai sensi dell’art. 94 co. 4 del D.Lgs. 117/2017 dal 3 agosto 2017.

RIFORMA DELLO SPORT

Dal 5 settembre 2023 (data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 120/2023), le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono esonerate dalla presentazione del modello EAS (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).

AMBITO SOGGETTIVO

L’obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate riguarda:

  • gli enti associativi non commerciali di carattere “privato” e le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della L. 289/2002 (queste ultime esonerate dal 5.9.2023);
  • che, soddisfando i requisiti richiesti, si avvalgono (o intendono avvalersi) del regime agevolativo di cui all’art. 148 del TUIR e all’art. 4 co. 4 e 6 del DPR 633/72.

L’obbligo della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione dell’art. 148 co. 1 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi (circ. Agenzia delle Entrate 1.12.2009 n. 51).

SOGGETTI ESCLUSI

Non sono tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati e delle notizie fiscali rilevanti (circ. Agenzia delle Entrate 29.10.2009 n. 45, § 1.4):

  • gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni;
  • gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di ente non commerciale, non possono accedere ai regimi agevolati di cui agli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72;
  • gli enti di diritto pubblico (poiché l’adempimento è previsto solo per gli enti a carattere “privato”);
  • le ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
  • gli altri enti destinatari di una specifica disciplina fiscale;
  • gli istituti di patronato che non svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell’art. 18 co. 2 della L. 152/2001.

Inoltre, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 30 del DL 185/2008, sono escluse:

  • le associazioni pro loco che optano per il regime di determinazione forfetaria del reddito di cui alla L. 398/91;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI, che non svolgono attività commerciale;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della L. 266/91, che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle “marginali”.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello viene effettuata utilizzando il software denominato “MODELLOEAS”, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello EAS deve essere presentato:

  • entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente;
  • in caso di variazione dei dati trasmessi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (quest’anno entro il 2 aprile);
  • in caso di perdita dei requisiti qualificanti, entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza.
TERMINE NON PERENTORIO

Con riferimento alla decorrenza del termine di presentazione dalla data di costituzione dell’ente, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.

La presentazione oltre i termini fissati non preclude definitivamente all’ente di avvalersi del regime agevolativo, ma esclude l’applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso (risposta ad interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617 e circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2018 n. 18, § 7.7).

OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Secondo l’Agenzia delle Entrate è comunque consentito all’ente associativo che non abbia presentato il modello nei termini previsti di fruire dei benefici fiscali ad essi riservati, fin dalla data di costituzione, attraverso la c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 convertito (cfr. risposta ad interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 5-09617). Al fine di beneficiare della suddetta disposizione devono, tuttavia, essere rispettate alcune condizioni (cfr. circ. 28.9.2012 n. 38):

  • la violazione non deve essere stata constatata;
  • non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • il contribuente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme agevolative.

Tanto premesso, l’omessa presentazione del modello EAS è sanabile (ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2012 n. 110, § 1):

  • presentando il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (rileva la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione);
  • versando, contestualmente alla presentazione del modello, la sanzione pari all’importo minimo previsto dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (250 euro, codice tributo “8114”).

Relativamente agli enti che hanno inviato il modello EAS oltre i termini, la ris. 110/2012 fa presente che i soggetti che intendono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis:

  • non sono tenuti a presentare nuovamente il modello (fermo restando la ripresentazione nei casi di variazione dei dati precedentemente comunicati);
  • devono soltanto versare la sanzione pari a 250 euro.
PRESENTAZIONE OLTRE IL TERMINE PER LA REMISSIONE IN BONIS

Qualora il modello EAS venga presentato oltre il termine per la remissione in bonis, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, l’ente potrà applicare il regime di favore solo per le operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione (circ. 18/2018, § 7.7).

A disposizione per eventuali chiarimenti.

dr. Diego Zorzetto