Enti Filantropici

Enti filantropici

Con la risoluzione del 21.12.2023 n. 75, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in ordine alla disciplina fiscale applicabile agli enti filantropici, una categoria di ente del Terzo settore dotata di specifica disciplina prevista negli artt. 37 – 39 del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore).

L’ente filantropico eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Secondo i chiarimenti della risoluzione 75/2023, l’attività erogativa può essere volta al sostegno:

  • di determinati soggetti appartenenti a categorie di persone svantaggiate, per la cui individuazione può farsi rinvio alla disciplina sulle ONLUS, ossia persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  • di una o più attività di interesse generale poste in essere da enti non lucrativi (ETS, altri enti senza scopo di lucro, enti pubblici).

Avendo riguardo alle disposizioni del Titolo X del codice del Terzo settore che sono già applicabili in via transitoria agli enti iscritti al RUNTS, viene confermata l’operatività della disposizione di esenzione di cui all’art. 84 co. 2 e 2-bis del DLgs. 117/2017 per i redditi che gli enti filantropici traggono dalla gestione degli immobili, inclusa la locazione, a condizione che detti redditi vengano destinati allo svolgimento di attività non com­merciali. A tal fine, non deve essere configurabile, nell’attività di gestione, un’atti­vità organizzata in forma d’impresa.